Art. 6.

      1. I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore di partiti o di gruppi parlamentari che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui all'articolo 2 mediante elezioni primarie, ai sensi della presente legge, ovvero che non hanno effettivamente candidato i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie, sono decurtati di un terzo.